Normativa di riferimento

- D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

- Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico del 26/10/95 n.447

- D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

- D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

- D.M. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

- CIRCOLARE 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".

 

Limiti di legge
La Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico del 26/10/95 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
La suddetta Legge, che si compone di 17 articoli, delinea le competenze degli enti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni), che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, e definisce le disposizioni in materia di impatto acustico a cui devono attenersi i soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.
La Legge Quadro introduce, inoltre, alcune importanti definizioni:

- Limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora (misurato in prossimità della sorgente stessa).

- Limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (misurato in prossimità dei ricettori).

- Valore di attenzione: rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.


Alla Legge 447/1995, che costituisce il "quadro di riferimento" in materia di inquinamento acustico, sono collegati una serie di Decreti attuativi, tra cui il principale risulta essere il D.P.C.M. 14/11/97 che è andato a modificare il precedente D.P.C.M. 01/03/91.

Il D.P.C.M. 14/11/97, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio adottate dai comuni ai sensi della medesima legge.

Tabella 1: Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)

 

Tabella 2: Valori limite assoluti di emissione Leq in dB(A)

 

Tabella 3: Valori limite di qualità Leq in dB(A)

 

I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

In assenza di zonizzazione acustica comunale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, non si applicano i limiti definiti dal D.P.C.M. 14/11/97 ma i seguenti limiti di accettabilità  definiti dall'art. 6 del D.P.C.M. 1/03/1991:

(*) l'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 individua: Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Entrambi i comuni interessati dall'attività di monitoraggio acustico (Viggiano e Grumento Nova) non hanno proceduto alla classificazione acustica del proprio territorio comunale in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettera a della Legge 447/1995.

Il già citato D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce, inoltre, che all'interno degli ambienti abitativi devono essere rispettati i seguenti valori limite differenziali:

- 5 dB(A) per il periodo diurno (ore 06:00-22:00);

- 3 dB (A) per il periodo notturno (ore 22:00-06:00).

Il valore differenziale è, quindi, ottenuto eseguendo la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo.

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Il criterio differenziale non trova applicazione nei seguenti casi:
1.    se il rumore misurato a finestra aperta è < 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno (in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
2.    se il rumore misurato a finestra chiusa è < 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno (in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
3.    nelle aree classificate nella classe VI (Aree esclusivamente industriali).